Art. 8.

      1. La disciplina della legge regolatrice del rapporto contrattuale relativo alla navigazione marittima o all'esercizio della nave può essere invocata dalla parte contraente, dai suoi dipendenti, dai preposti e dai prestatori dei servizi impiegati nell'esecuzione del rapporto nei confronti dell'altra parte contraente anche con riguardo alla disciplina delle eventuali concorrenti responsabilità per fatto illecito o derivanti dall'applicazione della legge, conseguenti o connesse all'esecuzione del contratto.
      2. Nei confronti dei soggetti estranei al rapporto contrattuale, la legge applicabile alla responsabilità per fatto illecito o per obbligazioni derivanti dall'applicazione della legge stessa determina in quale misura la legge regolatrice del rapporto contrattuale può essere invocata anche in relazione a tale responsabilità dalle parti contraenti, dai loro preposti e dai prestatori di servizi.